SPECIALE SISMA BONUS
Dal 1° gennaio 2017 fino l 31 dicembre 2021 è possibile accedere alle detrazioni fiscali del “Sisma Bonus” tramite la classificazione del rischio sismico degli edifici.
Le linee guida emanate (D.M. 65/2017) permettono di “tradurre” in una classe di rischio la valutazione di sicurezza effettuata sugli edifici e definiscono otto classi, con rischio crescente dalla lettera A+ alla lettera G.
La determinazione della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta secondo due metodi, tra loro alternativi: metodo convenzionale, metodo semplificato.
Il metodo semplificato si basa su di una procedura speditiva proposta dalle linee guida del DM.
Il metodo convenzionale si sviluppa sui criteri progettuali previsti nel Cap. 8 delle NTC.
A seconda dell’incremento di classe conseguito (1 o 2 classi), dopo aver effettuato i necessari interventi, sarà possibile ottenere il relativo bonus fiscale previsto dal “Sisma Bonus”.
Il metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, si basa principalmente su due parametri:
il PAM (la perdita annuale media), l’IS-V (l’indice di sicurezza della struttura).
Il metodo semplificato è utilizzo sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare la classe di rischio in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, è basato sulla scala “Macro Sismica Europea” (EMS) ed è possibile applicarlo alle strutture in metratura e in specifici casi, alle strutture in c.a. e prefabbricati.
Il “Sisma Bonus” suddivide queste tipologie di intervento nei due metodi di classificazione del rischio sismico proposti precedentemente:
-gli interventi di tipo locale rientrano anche nel metodo semplificato;
-gli interventi di tipo globale, quali interventi di miglioramento e interventi di adeguamento, rientrano solo nel metodo convenzionale.
Come funziona il “Sisma Bonus”?
Importanti sgravi fiscali, dal 50% all’85% per interventi di adeguamento sismico, ovvero volti a migliorare la classe sismica degli edifici al fine della prevenzione e della messa in sicurezza degli immobili e delle abitazioni.
Il bonus fiscale potrà essere richiesto anche per interventi effettuati nei condomini.
Sisma Bonus 2018: Legge di Bilancio, importanti novità per i contribuenti che intendono sostenere spese per misure antisismiche.
Il bonus per la riduzione del rischio sismico è stato ulteriormente potenziato e l’importo della detrazione prevista potrà arrivare fino all’85% della spesa sostenuta per lavori in parti comuni di edifici condominiali nel caso in cui la ristrutturazione comporti anche un miglioramento delle prestazioni energetiche.
Novità 2018: le spese relative ad interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3 che comportano oltre alla riduzione del rischio sismico, anche la riqualificazione energetica potranno beneficiare di un bonus potenziato:
-per i lavori finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è possibile richiedere una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a classe 1 di rischio inferiore;
-la detrazione sarà pari all’85% della spesa sostenuta se gli interventi determineranno il passaggio a classe 2 di rischio inferiore.
La detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo con una spesa di euro 96.000 per il “Sisma Bonus”, moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio.
Le nuove detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali, ovvero l’Eco Bonus che ricordiamo è pari al 70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per determinare l’importo e la percentuale del “Sisma Bonus” sarà fondamentale la valutazione e il progetto di un professionista di:
-progettazione strutturale;
-direzione dei lavori delle strutture;
-collaudo statico.
L’importo del “Sisma Bonus” per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2018 e fino al 2021 verrà, in sostanza, erogato secondo i seguenti criteri:
-Sisma Bonus al 50% per interventi che non apportano miglioramenti di classe sismica;
-Sisma Bonus al 70% per interventi che apportano miglioramenti di una classe sismica;
-Sisma Bonus all’80% per interventi che apportano miglioramenti di due classi simiche.
Il decreto attuativo del “Sisma Bonus” 28/02/2017 ha introdotto una corsia preferenziale per i piccoli interventi di adeguamento antisismico.
Per diminuire i miglioramenti di classi di rischio è stata semplificata la procedura in caso di interventi di rafforzamento, come l’installazione di catene d’acciaio volte a diminuire il rischio crolli.
Per tutti gli altri interventi, al fine di determinare la misura del “Sisma Bonus” il professionista dovrà tener conto delle “Norme tecniche per la costruzione”, di modo da determinare la misura dell’agevolazione.
Per i condomini l’importo del “Sisma Bonus” è incrementato del 5%, con la possibilità quindi di arrivare all’85% nel caso di miglioramenti di due classi sismiche.
Lo sconto applicato sarà ripartito in 5 quote annuali di pari importo e rientrano tra le spese ammesse in detrazione per la realizzazione degli interventi antisismici, anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Per accedere al beneficio fiscale i passaggi da fare sono:
-il proprietario che intende accedere al beneficio, incarica un professionista della valutazione della classe di rischio della predisposizione del progetto di intervento;
-il professionista individua la classe di rischio della costruzione nello stato di fatto (prima dell’intervento);
-il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e determina la classe di rischio della costruzione a seguito del completamento dell’intervento;
-il professionista assevera i valori delle classi di rischio e l’efficacia dell’intervento;
-il proprietario può procedere ai primi pagamenti delle fatture ricevute;
-il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano al termine dell’intervento la conformità come da progetto.