VALUTARE ACCURATAMENTE IL “LIVELLO” DI DANNO POST SISMA DI UN EDIFICIO
PROCEDERE ALTRESI’ AD UNA ATTENTA ANALISI MATERICO-STRUTTURALE
ANTE PROGETTAZIONE
24 agosto, 26 ottobre e soprattutto 30 ottobre 2016, tre eventi vicini, tre eventi terribilmente traumatici … in primis dal punto di vista strettamente legato al patrimonio immobiliare e soprattutto significativamente invasivi, per il condizionamento psicologico di molti cittadini coinvolti in questa brutta esperienza.
Non eravamo preparati (per la fase emergenziale), non siamo ancora completamente organizzati (per le normative di ricostruzione), ma siamo certamente forti e convinti di riuscire a venirne fuori (per la fase progettuale) con sano ottimismo e consistente tenacia.
Purtroppo, sia le tre ripetute scosse telluriche che i vari sciami sismici a catena, sono stati molto intensi e duraturi, forse, come mai prima, la nostra terra è stata violentata ripetutamente da eventi di elevata intensità sismica (definibili anomali) e, soprattutto i nostri fabbricati storici, hanno risentito e sono stati in buona parte lacerati e resi inagibili, causando un disastro sociale, economico ed immobiliare come mai era accaduto nel passato per la nostra area geografica (cratere molto esteso).
Cosa fare nella fase (attuale) di progettazione?
Vi sono delle squadre di Tecnici formati (con corsi istituiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale), detti valutatori e certificatori del danno post sisma, con il coordinamento della Protezione Civile Nazionale e Regionale;
tali Tecnici, formano generalmente squadre di due persone (Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi e quant’altra figura Tecnica abilitata da un corso specifico), le quali, con sopralluogo speditivo (veloce) devono essere in grado di compilare, con assoluta sicurezza e certezza, la scheda AeDES di 1° livello, detta di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità;
in questo susseguirsi di frequenze sismiche forti, ripetute e geograficamente diffuse, tale operatività ha lasciato moltissimo a desiderare (per impreparazione di base e per incompetenze tecnico-giuridiche, laddove sono state alterate le “regole” applicate di norma nei precedenti eventi sismici nazionali).
Come tentare di superare codesta condizione ad oggi consolidata ed in itinere?
Incaricare il proprio Tecnico di fiducia, particolarmente formato e di esperienza, per la riparazione / ricostruzione post terremoto. Tale Professionista dovrà valutare il livello di danno accertato con la AeDES, procedere con elevata professionalità ad una analisi approfondita della composizione (geometrico-materico-strutturale) del fabbricato in esame, e calibrare il progetto da inoltrare all’USR di competenza territoriale, in virtù di approfondimenti preventivi (anche geologici) sul livello operativo di danni “effettivo”, e, nell’auspicio di INPUT solleciti ed esplicativi da parte del nuovo Governo, affinchè vengano ridotte le quote di accollo (a carico dei proprietari) ma soprattutto che l’edificio venga anche “migliorato simicamente”, al termine dei lavori di riparazione.
Si ripercorre, in modo succinto, l’interpretazione corretta che andrebbe data agli esiti delle schede AeDES ufficializzate (purtroppo, ad oggi, vi sono ricorsi-revisioni sia per le stesse AeDES, ritenute non corrette, che per le precedenti schede FAST, compilate spesso in maniera “impropria”).
- agibilità totale “livello di danno A”, edificio integralmente riutilizzabile e pertanto sicuro;
- condizioni di inagibilità temporanea (in tutto o in parte) con provvedimenti di pronto intervento per la messa in sicurezza immediata “livello di danno B” (con spese “contenute” si mette in sicurezza quella o quelle porzioni danneggiate e pericolose per l’incolumità dei residenti, come vani scale private e/o condominiali, eventuali tramezzature lesionate in modo significativo o tamponature non portanti ma che possono collassare con un’altra scossa sismica di pari intensità, con stesso epicentro, con identica profondità/ipocentro, di quella ultima più forte datata nei giorni retrostanti e sopra citati), tali condizioni di danno, dovrebbero altresì essere le prime finanziabili dal Governo – tale condizione di danno post sisma può essere individuata anche per livelli di piano;
- condizioni di inagibilità parziale di edificio “livello di danno C” , con interventi mirati a una porzione ben definita dello stabile (potrebbe essere un singolo appartamento in un condominio o di una ben definita porzione di un complesso immobiliare, tipo angolo/settore cielo-terra di un manufatto, definito sempre da partiture verticali portanti) e con eventuali opere di pronto intervento che renda sicuro l’esterno oltre che la parte ancora utilizzabile-agibile, tale situazione necessita un intervento più consistente economicamente del livello predetto B, plausibilmente finanziabile con tempistiche più lunghe, ma, che non pregiudica l’equilibrio generale dell’intero edificio cielo terra – tale condizione di danno, di norma dovrebbe essere individuata in verticale, cielo-terra dell’edificio o anche per completi livelli di piano, laddove (in questi casi) non vi siano elementi strutturali, come solai o murature portanti, pericolosi per i piani superiori e/o inferiori – in quel caso la “C” tenderebbe a “E”;
- condizioni di inagibilità totale dell’edificio ispezionato “livello di danno più grave con esito E”, in questo caso le ordinanze di inagibilità emanante dal Sindaco, competente territorialmente, comportano lo sgombero immediato con conseguenze gravi (cittadini sfollati e relative contribuzioni statali o assegnazioni di alloggi), in questa situazione, spesso necessitano eventuali provvedimenti di messa in sicurezza esterna (immediata) su viabilità pubblica;
- a parte “il livello di danno D” che implica un ulteriore sopralluogo da parte di altri Tecnici specializzati (spesso si richiede un giudizio a Geologi o a Tecnici Ministeriali con specifiche competenze professionali, poiché l’esito immediato risulta temporaneamente inagibile da rivedere però con approfondimento);
da ultimo, vi è una inagibilità temporanea a causa di danno indotto dall’esterno da parte di edifici vicini, contigui o prospicienti, “livello di danno F per rischio esterno” che, fino alla messa in sicurezza di tali cause, rende inagibile un edificio di fatto intrinsecamente agibile, in alcune situazioni vi sono inagibilità esterne per causa scivolamento di porzioni di manti di copertura (coppi o tegole) o per caduta di comignoli e canne fumarie, o, peggio ancora, per temuti crolli parziali o totali di strutture vicine.
Geometra Luca RICCI – TECNOSTUDIO – Tolentino (MC)
Iscritto A.Ge.Pro. Nazionale – Collegio Geometri Macerata –
Tecnico Abilitato dalla Protezione Civile Nazionale per idonei sopralluoghi di valutazione agibilità
e per la compilazione delle schede di 1° livello AeDES 07/2013 di rilevamento danni post sisma